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Ordinanza n°36 del 22/10/2021

Taglio piante e sterpaglie terreni prospicienti strade pubbliche, ad uso pubblico e edifici comunali.

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico, strutture pubbliche (scuole e/o edifici comunali) esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere, a propria cura e spese, a quanto di seguito specificato:
a) taglio periodico di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
b) potatura periodica e regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
d) alla rimozione di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe secche, arbusti e piante arboree, nonché ogni altra possibile fonte d'incendio e di rischio igienico sanitario, compresi nella fascia di metri 1 O dal confine con le aree pubbliche o di uso pubblico

Allegati:
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