Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati
Ai sensi dell'art 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l’art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n.165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.
Il potere di autenticazione attribuito dal citato art 14 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.
I pubblici ufficiali di cui all'art.14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.
In particolare , i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all’interno del territorio comunale.
Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.