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Ordinanza Ministro salute 20 dicembre 2020

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
l. Ai fmi del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
Disposizioni finali
l. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fmo al 6 gennaio 2021.